La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è la procedura che consente di installare o modificare mezzi pubblicitari sul territorio comunale nel rispetto delle normative vigenti.
COMPETENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA
1. Chiunque intenda installare impianti pubblicitari, insegne di esercizio, mezzi di propaganda o altri manufatti pubblicitari visibili dalla strada o da aree pubbliche, deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi della normativa vigente in materia edilizia, commerciale, urbanistica e del Codice della Strada.
2. All'interno del centro abitato la SCIA è presentata al Comune territorialmente competente attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): https://www.impresainungiorno.gov.it
3. Per gli impianti installati lungo strade statali, provinciali, regionali o su aree soggette a vincoli specifici, restano necessari i preventivi nulla osta o pareri degli enti proprietari della strada o delle amministrazioni competenti.
4. Restano ferme le competenze degli enti proprietari delle infrastrutture interessate, comprese le sedi ferroviarie, autostradali o aree soggette a tutela paesaggistica, storica o monumentale.
5. La presentazione della SCIA consente l'avvio dell''attività dalla data di deposito, fatti salvi i controlli successivi dell'Amministrazione comunale e degli enti competenti.
La SCIA ha validità di anni 3 con possibilità di rinnovo prima della scadenza.
Il Comune esercita controlli sulla completezza della SCIA e sulla conformità dell'intervento alle disposizioni normative.
In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti previsti dalla legge, il Comune adotta i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei manufatti installati.
Restano applicabili le sanzioni previste dal Codice della Strada, dai regolamenti comunali e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.