CAMBIO DI RESIDENZA
IN TEMPO REALE
A partire dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il "Cambio di residenza in tempo reale" (art. 5 del d.l. 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012).
Tale articolo prevede nuove modalità per il cittadino di effettuare le dichiarazioni anagrafiche relativamente:
- al trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero;
- al cambio di abitazione all'interno del Comune o ai mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- al trasferimento di residenza all'estero.
Quindi dal 9 maggio 2012 I cittadini potranno presentare le predette dichiarazioni anagrafiche utilizzando esclusivamente i moduli ministeriali conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (Dichiarazione di residenza - Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero) e sotto riportati in allegato, debitamente compilati e sottoscritti e corredati della documentazione indicata dallo stesso Ministero, secondo una delle modalità di seguito riportate.
Modalità di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche
I cittadini potranno presentare e/o far pervenire le predette dichiarazioni anagrafiche come segue:
* allo sportello dell'Ufficio Demografico comunale (piano seminterrato del municipio) secondo i seguenti orari: il lunedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30, il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle ore 8:45 alle ore 12:15;
* via fax al seguente numero: 0445/499300;
* con raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Trissino - Piazza XXV Aprile n. 9 - 36070 Trissino (VI);
* per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
posta elettronica certificata: trissino.vi@cert.ip-veneto.net
posta elettronica semplice: demografici@comune.trissino.vi.it
L'inoltro telematico è consentito a una delle seguenti condizioni:
* che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
* che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
* che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
* che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
L'invio della dichiarazione tramite posta ordinaria o raccomandata semplice è consentito, ma non garantisce alcuna certezza circa la data di arrivo e di decorrenza dell'iscrizione, della cancellazione o variazione anagrafica.
Chi può rendere la dichiarazione
* ciascun componente della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;
* se si tratta di convivenza anagrafica (un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili aventi dimora abituale nello stesso Comune), la dichiarazione viene resa dal "responsabile della convivenza".
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente. Anche queste ultime, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Le dichiarazioni anagrafiche potranno essere rese anche tramite un soggetto terzo rispetto all'interessato, munito di apposito potere di rappresentanza, conferito e trasmesso con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (mandato di rappresentanza riportato in allegato).
La dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli artt. 76 e 77 dello stesso D.P.R., che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. E' inoltre previsto per il pubblico ufficiale che procede l'obbligo della comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente.
Tempi
A seguito della dichiarazione ricevuta l' Ufficiale d'Anagrafe registrerà, entro i 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento, le variazioni conseguenti, con decorrenza dalla data di presentazione/ricevimento delle dichiarazioni stesse.
Entro i 45 giorni successi alla data di presentazione/ricevimento verranno svolti gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata. Entro lo stesso termine l'Ufficiale di Anagrafe comunicherà al cittadino l'eventuale esito negativo.
Trascorsi i 45 giorni, se il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera conclusa con esito positivo (silenzio-assenso).
Modulistica
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da un solo asterisco.
La modulistica può essere scaricata nella sezione "Servizi on line" del sito alla pagina "modulistica".
Link alla pagina MODULISTICA