

|
|
ALIQUOTE ICI ANNO 2011
(confermate con deliberazione di C.C. n.
9 del 10/03/2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011 le
aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
15.02.2007)
|
| Abitazione
principale |
4,5 per mille |
| Aliquota
ordinaria |
5,5 per mille |
Aliquota
ordinaria aree
edificabili
|
5,5
per mille
|
| Aliquota
sugli
immobili
sfitti |
6,5 per mille |
Aliquota
per
ristrutturazioni
volte
al
recupero
immobiliare con concessione
edilizia, sul valore dell'area derivante da ristrutturazione
|
3 per mille |
| Detrazione
abitazione
principale |
103,29 euro annui |
| Detrazione
alloggio
assegnato
da
istituto
autonomo
per le case popolari (ATER) |
258,23 euro annui |
| Detrazione per abitazione principale
per categorie di soggetti che si trovano in situazioni di particolare
disagio economico e sociale in quanto appartenenti a nucleo familiare
ove siano presenti persone portatrici di handicap, o di
invalidità che comporti una diminuzione permanente della
capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi ai sensi
delle vigenti normative, o con anziani non autosufficienti. |
258,23 euro annui |
N.B. Si
intende
per
abitazione
principale
quella posseduta a titolo di
proprietà, usufrutto od altro diritto reale nella quale il
soggetto persona fisica risiede abitualmente;
Si considera inoltre quale abitazione principale:
a) abitazione
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto
anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;
b) unità
immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in
Italia da cittadino italiano non residente, a condizione che non
risulti locata;
d) solamente ai fini
dell’applicazione della aliquota agevolata e non della detrazione,
l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di
qualsiasi grado (padre, madre, figli nipoti, nonni); per potersi
avvalere di tale aliquota ridotta la concessione in uso gratuito
parenti in linea retta deve essere comunicata al Comune mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R.28/12/2000 n. 445 da presentarsi a pena di decadenza entro il 30
giugno ed a valere per l’anno solare precedente. Nella dichiarazione
devono essere indicati generalità e codice fiscale del soggetto
passivo d’imposta, generalità e codice fiscale del comodatario,
dati catastali completi e precisi dell’immobile e deve essere
sottoscritta dal soggetto passivo d’imposta. Tale comunicazione rimane
valida fino a revoca;
e)ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e non della
detrazione le pertinenze di cui all’art. 2 comma 1 del regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e così come
definite dall’art. 817 c.c., a condizione che siano al servizio
dell’abitazione principale e direttamente utilizzate dal contribuente.
Per pertinenze si intendono in particolare le autorimesse,
ancorché distintamente iscritte in catasto (C6), nonché
le cantine, i solai, lastrici solari e sottotetti, purché
accatastati unitamente all’abitazione principale. L’estensione
dell’agevolazione suddetta è limitata ad un massimo di due
unità;
Sono confermati, anche per il 2011, i valori
minimi aree edificabili del 2009 (approvati con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 97 del 29.05 2009).
|
Documenti scaricabili:
|
|
Tabelle
con
valori
minimi
aree
edificabili
2011
(invariate
rispetto
al
2009)
|
clicca
qui
|
|
VERSAMENTO ICI
ATTENZIONE! Se vi accorgete
di essere in ritardo per il versamento, prima di pagare CONTATTATE
l'ufficio tributi del comune.
|
Scadenze
- entro il 16/06/2011 in
acconto o saldo;
- dal 01/12/2011 al 16/12/2011 saldo.
|
|
Modalità
di
versamento:
Il versamento
può essere effettuato:
- in
due
rate: la prima,
entro il
16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente,
la seconda dal
01
al
16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta
per l’anno in corso con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- in un'unica rata:
tassativamente
entro il 16 giugno.
Il versamento
può essere fatto:
- utilizzando
il
modello
F24 compilando la sezione "ICI ed altri tributi locali"
(art. 37 c. 55 D.L. 04/07/2006 n. 223).
- tramite c.c.p.
n.
71289839 intestato a Comune di Trissino - Servizio tesoreria ICI;
Si
ricorda che:
non
deve essere effettuato nessun pagamento se l'imposta totale annua da
pagare è inferiore
ai
12
€.
|
|
Si ricorda che con decreto Legge n. 93/2008 del 28/05/2008, dall'anno
2008 è
stata
eliminata
l'ICI
sulla
prima
casa e relative pertinenze
a meno
degli immobili censiti nelle categorie catastali A01, A08, A09. |
Per Informazioni:
Ufficio Tributi del Comune di
Trissino - tel. 0445/499362 email:tributi@comune.trissino.vi.it
|
Comune di Trissino
|
|
|