UFFICIO PROVINCIALE di
VICENZA
Pubblicizzazione,
ai sensi dell’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dei nuovi dati di redditi delle particelle di terreno catastali
oggetto di aggiornamento a seguito delle variazioni colturali derivate
dalle dichiarazioni rese ad Agea per l’anno 2006 ai sensi dell’ art. 2
comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.
In esecuzione dell’articolo 1, comma 339,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si avvertono i possessori dei beni
posti nel territorio del Comune di TRISSINO che a cominciare dal
giorno 03 aprile 2007 presso il locale comunale in Via PIAZZA XXV
APRILE, 9, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore
9,00 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore
18,30, si troveranno depositati l’elenco delle
particelle di terreno con i relativi identificativi catastali
(Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità
catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario
nonché l’eventuale simbolo di deduzione, per ogni porzione di
particella ovvero intera particella che ha subito variazioni a seguito
delle variazioni colturali derivate dalle dichiarazioni rese ad Agea per
l’anno 2006 ai sensi dell’ art. 2 comma 34, del decreto legge del 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla
legge del 24 novembre 2006, n. 286.
Il suddetto elenco sarà disponibile
per un periodo di 60 giorni consecutivi e così fino al 01
giugno 2007 incluso.
Durante il periodo di pubblicizzazione è consentito di
consultare gratuitamente l’elenco
anche presso le sedi dell’ Ufficio provinciale di Vicenza in Via
Zampieri n°22 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 8:30 alle ore 12:00.
È altresì facoltà del
titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in
sede di autotutela il riesame dell’atto di accertamento. In ogni caso la
richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il
termine di 60 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla
citata Commissione tributaria provinciale.
I ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.
I nuovi redditi così attribuiti
producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell’art. 2
comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.
elenco delle
particelle di terreno
Comune di Trissino
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