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Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)


ALIQUOTE ICI ANNO 2011
(confermate con deliberazione di C.C. n. 9 del 10/03/2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011 le aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.02.2007)
Abitazione principale 4,5 per mille
Aliquota ordinaria 5,5 per mille
Aliquota ordinaria aree edificabili
5,5 per mille
Aliquota sugli immobili sfitti 6,5 per mille
Aliquota per ristrutturazioni volte al recupero immobiliare con concessione edilizia, sul valore dell'area derivante da ristrutturazione
3 per mille
Detrazione abitazione principale 103,29 euro annui
Detrazione alloggio assegnato da istituto autonomo per le case popolari (ATER) 258,23 euro annui
Detrazione per abitazione principale per categorie di soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale in quanto appartenenti a nucleo familiare ove siano presenti persone portatrici di handicap, o di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi ai sensi delle vigenti normative, o con anziani non autosufficienti. 258,23 euro annui
N.B. Si intende per abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente;

Si considera inoltre quale abitazione principale:

a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;
b) unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente, a condizione che non risulti locata;
d) solamente ai fini dell’applicazione della aliquota agevolata e non della detrazione, l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di qualsiasi grado (padre, madre, figli nipoti, nonni); per potersi avvalere di tale aliquota ridotta la concessione in uso gratuito parenti in linea retta deve essere comunicata al Comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.28/12/2000 n. 445 da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno ed a valere per l’anno solare precedente. Nella dichiarazione devono essere indicati generalità e codice fiscale del soggetto passivo d’imposta, generalità e codice fiscale del comodatario, dati catastali completi e precisi dell’immobile e deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d’imposta. Tale comunicazione rimane valida fino a revoca;
e)ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e non della detrazione le pertinenze di cui all’art. 2 comma 1 del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e così come definite dall’art. 817 c.c., a condizione che siano al servizio dell’abitazione principale e direttamente utilizzate dal contribuente. Per pertinenze si intendono in particolare le autorimesse, ancorché distintamente iscritte in catasto (C6), nonché le cantine, i solai, lastrici solari e sottotetti, purché accatastati unitamente all’abitazione principale. L’estensione dell’agevolazione suddetta è limitata ad un massimo di due unità;

Sono confermati,
anche per il 2011, i valori minimi aree edificabili del 2009 (approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29.05 2009).

Documenti scaricabili:


Tabelle con valori minimi aree edificabili 2011
(invariate rispetto al 2009)

clicca qui


VERSAMENTO ICI


ATTENZIONE! Se vi accorgete di essere in ritardo per il versamento, prima di pagare CONTATTATE l'ufficio tributi del comune.
Scadenze

- entro il 16/06/2011 in acconto o saldo;

- dal 01/12/2011 al 16/12/2011
saldo.


Modalità di versamento:

Il versamento può essere effettuato:

  • in due rate: la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, la seconda dal 01 al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’anno in corso con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
  • in un'unica rata: tassativamente entro il 16 giugno.

Il versamento può essere fatto:

  • utilizzando il modello F24 compilando la sezione "ICI ed altri tributi locali" (art. 37 c. 55 D.L. 04/07/2006 n. 223).
  • tramite c.c.p. n. 71289839 intestato a Comune di Trissino - Servizio tesoreria ICI;
Si ricorda che:
non deve essere effettuato nessun pagamento se l'imposta totale annua da pagare è inferiore ai 12 €.


Si ricorda che con decreto Legge n. 93/2008 del 28/05/2008, dall'anno 2008 è stata eliminata l'ICI sulla prima casa e relative pertinenze a meno degli immobili censiti nelle categorie catastali A01, A08, A09.

Per Informazioni:
Ufficio Tributi del Comune di Trissino - tel. 0445/499362 email:tributi@comune.trissino.vi.it


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